La Commisssione provinciale di Garanzia e dei Probiviri eletta dal Congresso provinciale e composta da un Presidente e da 4 membri, i quali non possono ricoprire alcuna altra carica.
Essa ha il compito di proced3ere agli atti istruttori (audizione del deferito, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti, ecc.) espletando l'incarico nel termine di 45 giorni, e di rimettere alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri gli atti comprendenti anche il parere circa il provvedimanto da adottare nel procedimento disciplinare.
Nei casi di urgenza o necessità, il Presidente provinciale della Commisione Centrale di Garanzia e dei Probiviri ha la facoltà di adottare provvisoriamente a carico di iscritti deferiti le sanzioni disciplinari previste dall'art. 57 con obbligo di riferire senza indugio alla Commisione Centrale per il compimento dell'istruttoria e la definitiva decisione.